{"id":185,"date":"2015-03-20T16:00:21","date_gmt":"2015-03-20T15:00:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lameziaterzomillennio.it\/wordpress\/?p=185"},"modified":"2015-03-20T16:00:21","modified_gmt":"2015-03-20T15:00:21","slug":"togliere-la-politica-ai-delinquenti-e-la-delinquenza-ai-politici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lameziaterzomillennio.it\/?p=185","title":{"rendered":"Togliere la politica ai delinquenti e la  delinquenza ai politici"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">(r.b.) <em>Si \u00e8 fatto un gran parlare della Legge Lazzati, ma come tutte le vicende italiane quando di mezzo ci sono i legulei si celebra il trionfo dei se, dei ma, dei ni . Volo alto: a me cittadino, dell\u2019incertus an e dell\u2019incertus quando non me ne frega pi\u00f9 di tanto. Siamo arrivati al punto che la corruzione dilaga mentre \u201cio non sapevo\u201d o \u201cmi avvalgo della facolt\u00e0 di non rispondere\u201d\u00a0 sono le risposte ricorrenti in qualsiasi vicenda giudiziaria con conseguente assoluzione. Sembra quasi che la giustizia non sia, malgrado l\u2019ostentazione,\u00a0 uguale per tutti se in galera finisce chi ha rubato il formaggio al supermercato mentre\u00a0 qualche\u00a0 altro si sciacqua gli zebedei nei mari caldi del sud di questo mondo. Ho partecipato meno di un\u00a0 mese fa ad un convegno sulla legge Lazzati al quale erano presenti magistrati ed\u00a0 avvocati.\u00a0 Non era la prima volta che lo facevo, ma prima di convincermi della bont\u00e0 della causa non ho voluto trascurare nulla. Del resto se Cesare Ruperto, presidente emerito della Corte Costituzionale, Federico Stella e Vittorio Grevi, a proposito della legge Lazzati\u00a0 hanno detto che colma una lacuna del sistema, non credo che alcuno possa dire il contrario. Nella convinzione che la legge Lazzati\u00a0 segna il passo perch\u00e9 non di gradimento degli inquilini del Palazzo vi propongo la lettura della nota conclusiva del convegno.\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Autori della nota :<br \/>\n<strong>Dott. Romano De Grazia<\/strong> Presidente Aggiunto Onorario Suprema Corte di Cassazione e Presidente Centro Studi &#8220;Lazzati&#8221;<br \/>\n<strong>Avv. Marco Angelini<\/strong> docente Diritto Penale dell&#8217;Economia Universit\u00e0 di Perugia<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<figure id=\"attachment_187\" aria-describedby=\"caption-attachment-187\" style=\"width: 211px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/www.lameziaterzomillennio.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/Lazzati.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-187 size-medium\" src=\"https:\/\/www.lameziaterzomillennio.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/Lazzati-211x300.jpg\" alt=\"Il dott. Cesare Ruperto, presidente emerito della Corte Costituzionale, mentre premia, in Campidoglio, il dott. Romano De Grazia, presidente onorario della Corte di Cassazione, per la Legge Lazzati e per le battaglie civili da lui condotte.\" width=\"211\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.lameziaterzomillennio.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/Lazzati-211x300.jpg 211w, https:\/\/www.lameziaterzomillennio.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/Lazzati-720x1024.jpg 720w, https:\/\/www.lameziaterzomillennio.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/Lazzati-768x1092.jpg 768w, https:\/\/www.lameziaterzomillennio.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/Lazzati-1080x1536.jpg 1080w, https:\/\/www.lameziaterzomillennio.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/Lazzati-1440x2048.jpg 1440w, https:\/\/www.lameziaterzomillennio.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/Lazzati.jpg 1593w\" sizes=\"auto, (max-width: 211px) 100vw, 211px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-187\" class=\"wp-caption-text\">Il dott. Cesare Ruperto, presidente emerito della Corte Costituzionale, mentre premia, in Campidoglio, il dott. Romano De Grazia, presidente onorario della Corte di Cassazione, per la Legge Lazzati e per le battaglie civili da lui condotte.<\/figcaption><\/figure><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le recenti e note vicende calabresi hanno riproposto con forza il difficile equilibro fra la necessit\u00e0 di assicurare la trasparenza dell&#8217;agire politico\/amministrativo e garantire l&#8217;immagine e la reputazione delle persone. L&#8217;attuale assetto normativo non fornisce strumenti adeguati a tale fini. Se infatti l&#8217;atteggiamento della Lanzetta appare coerente con la &#8220;voglia&#8221; di trasparenza che si respira in Calabria, ugualmente meritevole appare l&#8217;attenzione di Oliverio verso la tutela dell&#8217;immagine di De Gaetano che non risulta essere stato raggiunto da alcun provvedimento dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria.\u2026D&#8217;altra parte l&#8217;attuale 416 ter c.p. descrive la condotta rilevante penalmente in modo tale che il semplice rinvenimento di materiale elettorale nel &#8220;covo&#8221; di una &#8220;famiglia&#8221; storica della &#8216;ndrangheta di per s\u00e9 non pu\u00f2 comportare neanche l&#8217;apertura di un procedimento penale. Ne consegue che la figura del politico colpito dalla vicenda sar\u00e0 sempre offuscata dal tarlo del sospetto. Cosa diversa se vi fosse una norma che consentisse l&#8217;avvio di un procedimento penale volto ad accertare se il materiale elettorale rinvenuto sia o no segno di una collusione fra il politico e la criminalit\u00e0 organizzata oppure una &#8220;trappola&#8221; ben organizzata. Si potrebbe in questo modo fare chiarezza e, in caso d\u00ec estraneit\u00e0 restituire al politico la dignit\u00e0 che si merita oppure, in caso di collusione, punirlo debitamente.\u2026Ebbene, la c.d. legge Lazzati, con le correzioni da tempo richieste, avrebbe consentito tutto ci\u00f2\u201d.\u2026Il disegno di legge Lazzati, come noto, prevede il divieto per il sorvegliato speciale di poter fare propaganda elettorale punendolo, in caso di violazione, con sanzione penale. La sanzione penale, con conseguente interdizione dai pubblici uffici, ineleggibilit\u00e0 e decadenza dalla carica, viene estesa anche al candidato che la richiede o la sollecita. \u2026Tale norma, introdotta nel nostro ordinamento con L. 13.10.2010, n. 175 e poi inserita agli artt. 67, VII co, e 76, VIII e IX co, D.L.vo n. 159\/2011 (codice antimafia), ha finalmente posto rimedio ad una evidente lacuna nell&#8217;ordinamento italiano che pur privando espressamente il sorvegliato speciale da qualunque diritto di elettorato sia attivo che passivo, nulla diceva sulla capacit\u00e0\/possibilit\u00e0 di fare propaganda elettorale.\u2026Purtroppo, durante il dibattito parlamentare l&#8217;originario disegno di legge \u00e8 stato parzialmente modificato con l&#8217;introduzione di alcune incongruenze che ne hanno ridotto la portata applicativa. Va detto che al momento del voto finale tali aporie erano state evidenziate ma data la fortissima resistenza che tale legge aveva incontrato, il relatore e lo stesso Governo hanno preferito, per evitare nuove letture, non correggere il testo ma approvare una sorta di \u201cordine del giorno interpretativo\u201d con la promessa, poi resasi vana, di un veloce emendamento del testo in occasione dell&#8217;approvazione del c.d. \u201cCodice antimafia\u201d.\u2026Le modifiche emendative sono state riproposte pi\u00f9 volte in ogni legislatura successiva ma hanno sempre trovato resistenza con motivazioni pretestuose o quantomeno superficiali: in ultimo l&#8217;opposizione si \u00e8 concentrata proprio sulla presunta inutilit\u00e0 della c.d. Legge Lazzati data la sopravvenuta approvazione della modifica dell&#8217;art. 416 ter c.p.. Il recentissimo indirizzo giurisprudenziale ha una volta per tutte spazzato via tale critica dando cos\u00ec ragione ai numerosi appelli rivolti da Romano De Grazia sulla piena vitalit\u00e0 e validit\u00e0 del disegno Lazzati e sulla sua complementariet\u00e0 rispetto all&#8217;impianto codicistico.\u2026Mentre il 416 ter c.p. vuol colpire un metodo (quello di intimidazione mafiosa) di procacciamento del consenso elettorale, la legge Lazzati invece vuol impedire che soggetti, gi\u00e0 dichiarati socialmente pericolosi per la loro contiguit\u00e0\/appartenenza alla criminalit\u00e0 organizzata, possano fare propaganda elettorale. I vantaggi applicativi appaiono del tutto evidenti: nel primo caso sar\u00e0 necessario acquisire la prova dell&#8217;esistenza della promessa e soprattutto del metodo; nel secondo caso invece \u00e8 sufficiente che le forze dell&#8217;ordine, che gi\u00e0 hanno l&#8217;obbligo di controllare i sorvegliati speciali, acquisiscano la prova della propaganda elettorale, propaganda elettorale che \u00e8 cosa ben diversa dal semplice ritrovamento di materiale elettorale.\u2026Chi vive nel territorio dove prolifera la mafia, chi abita nei quartieri, nei paesi e nelle cittadine a forte infiltrazione mafiosa conosce perfettamente chi \u00e8 un capo mafioso e sa perfettamente che a volte \u00e8 sufficiente \u201cl&#8217;attivarsi\u201d per un candidato, per un simbolo o una lista a far conseguire un risultato elettorale; non \u00e8 certamente necessario alcun patto di scambio e\/o consapevolezza, neanche \u201cambientale\u201d, di atti di intimidazione o di assoggettamento. Se anche si dovesse seguire il pi\u00f9 rigoroso indirizzo giurisprudenziale che ritiene sufficiente la consapevolezza c.d. \u201cambientale\u201d ad integrare il requisito del \u201cmetodo mafioso\u201d, ferma rimane la necessit\u00e0 della prova del patto. Quando non vi \u00e8 la prova dello \u201cscambio\u201d l&#8217;art. 416 ter c.p. non pu\u00f2 essere applicato. La legge Lazzati invece prescinde da tutto ci\u00f2 e va a colpire il mafioso nel momento della raccolta del consenso elettorale; vuol impedire che la mafia faccia propaganda per questo o quel candidato o partito; vuol impedire sin dal momento fisiologico della raccolta dei voti la possibilit\u00e0 che nasca un legame con il politico. La legge Lazzati non ha come finalit\u00e0 precipua quella di colpire il rappresentante del popolo o l&#8217;esistenza di un accordo perverso, ma quella di impedire che la mafia diventi soggetto politico. E&#8217; questa la felice intuizione del dott. De Grazia che, con una semplice e veloce norma, vuol cercare di impedire alla radice che la mafia possa vantare una benemerenza con il politico di turno, possa alterare o comunque incidere sulla democrazia, che ha nel momento elettorale la sua massima esplicazione.\u2026Tali considerazioni sono talmente evidenti che risultano incomprensibili le opposizioni, gli atteggiamenti equivoci, le freddezze che la legge Lazzati ed i tentativi di emendarne i difetti hanno incontrato e continuano ad incontrare anche presso associazioni che tanto hanno dato e continuano a dare nella lotta contro la criminalit\u00e0 organizzata.\u2026Per riassumere, come ripetutamente scritto dal compianto Prof. Vittorio Grevi, la legge Lazzati nel suo testo originario colma una lacuna del sistema:\u20261) perch\u00e9 consente di sanzionare i pur emersi rapporti elettorali intercorsi tra malavitoso sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e quelli del suo clan con il candidato di pochi scrupoli, prescindendosi dal rapporto sottostante \u2013 do ut des, do ut facias -;\u20262) perch\u00e9, altro rilevante effetto, previene o meglio evita il provvedimento di scioglimento dell\u2019assemblea dell\u2019ente elettivo, consentendo la individuazione sin dalla competizione elettorale del candidato appoggiato dalla mafia (necessariamente il nome di questi deve essere propagandato per poi essere votato)\u2026E\u2019 inoltre di tutta evidenza, come in precedenza detto, la complementariet\u00e0 della legge Lazzati alla normativa di cui agli artt. 416 bis e 416 ter C P. La legge Lazzati si applica al momento elettorale, prescinde non solo dalla dimostrazione della ragione per la quale politico e malavitoso hanno deciso l\u2019accordo elettorale, ma dalla stessa esistenza di un patto e si raccorda con la menzionata normativa nel senso che se vi fosse sin da subito dimostrazione dell\u2019intervenuto accordo e del suo illecito contenuto il PM procederebbe a carico dell\u2019uno e dell\u2019altro (malavitoso e candidato) ai sensi degli artt. 416 ter e 416 bis C P. Se invece tale prova non vi fosse o se addirittura non sussistesse un previo accordo fra malavitoso e politico solo la legge Lazzati potrebbe trovare spazi operativi perch\u00e9 avrebbe la capacit\u00e0 di colpire anche solo il mafioso.\u2026Si ripete, infatti, che la legge Lazzati ha come obiettivo quello di impedire che i soggetti socialmente pericolosi, cos\u00ec riconosciuti e dichiarati dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, possano tranquillamente fare<br \/>\npropaganda elettorale alla ricerca di consensi per questo o quel candidato o lista o simbolo. In tal modo, se ne si ha la voglia, si toglie la politica ai delinquenti e la delinquenza ai politici.\u2026Con ci\u00f2, con il ribadire cio\u00e8 la piena e completa vitalit\u00e0 del disegno Lazzati non si vuole affermarne la perfezione; \u00e8 evidente infatti che ogni testo legislativo \u00e8 suscettibile di miglioramento (pur se gi\u00e0 passato al vaglio di grandissimi giuristi come Cesare Ruperto, Federico Stella e Vittorio Grevi) e per questo vi \u00e8 totale disponibilit\u00e0 di ascolto e di confronto per cercare di restituire alla legge Lazzati l&#8217;iniziale capacit\u00e0 applicativa e coerenza con l&#8217;ordinamento giuridico; ci\u00f2 che \u00e8 invece incomprensibile \u00e8 il rifiuto di discuterne apertamente e senza riserve mentali.\u2026<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(r.b.) Si \u00e8 fatto un gran parlare della Legge Lazzati, ma come tutte le vicende italiane quando di mezzo ci sono i legulei si celebra il trionfo dei se, dei ma, dei ni . 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